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Mensilità non riscosse. Si prescrive in un anno il diritto del lavoratore.

  • Avv. Francesco Mantovani
  • 15 feb 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32, depositata il 3 gennaio 2020, ha ribadito che l’obbligazione a carico del Fondo di garanzia dell’Inps per i crediti di lavoro diversi dal Tfr, ha natura previdenziale e si differenzia da quella a carico del datore di lavoro. Il termine di prescrizione annuale entro cui avanzare la domanda al Fondo, quindi, non subisce interruzioni dal perdurare della procedura fallimentare, iniziando a decorrere da quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo.

 
 
 

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